Rivoluzione Donazioni Immobili: Addio al Rischio per Chi Compra (Cosa Cambia per Mutui e Acquirenti)

"La donazione immobiliare: un prezioso regalo di casa e futuro.

Novità Donazioni

L'acquisto di un immobile che, nel passato, è stato oggetto di donazione ha sempre rappresentato un grande punto interrogativo. Il timore di perdere la casa a causa di azioni legali da parte degli eredi legittimari (la cosiddetta "azione di restituzione") ha frenato compravendite e complicato l'accesso al mutuo.

Finalmente, il DDL Semplificazioni (approvato il 26 Novembre 2025) è intervenuto con una riforma attesa che riscrive le regole del gioco. L'articolo 44 elimina un ostacolo storico per il mercato immobiliare, introducendo una tutela senza precedenti per il terzo acquirente e una maggiore fluidità nella concessione del credito.

Ecco cosa cambia, in termini semplici e diretti.


Azione di Riduzione: Cosa Succedeva Prima della Riforma?

Prima dell’intervento legislativo, il sistema era estremamente tutelante per gli eredi legittimari (i parenti più stretti a cui spetta per legge una quota del patrimonio).

Se una donazione di un immobile lesiva della loro quota fosse stata seguita dalla vendita del bene a un terzo (l’acquirente), l’erede leso poteva:

  1. Agire in riduzione contro il donatario (chi aveva ricevuto il bene).

  2. Agire in restituzione contro il terzo acquirente, chiedendo la restituzione fisica dell’immobile, anche se l'aveva comprato pagandolo regolarmente.

Questa spada di Damocle poteva pendere sull'immobile per 20 anni dalla donazione, creando incertezza e difficoltà nella vendita.


La Riforma del DDL Semplificazioni: Sparisce il "Diritto di Seguito"

L’articolo 44 del DDL Semplificazioni abolisce questa possibilità, riformando l’azione di riduzione e spostando completamente il focus della tutela.

L’Erede Non Colpisce Più l’Acquirente a Titolo Oneroso

La novità è netta: l’erede legittimario leso non può più agire contro il terzo acquirente che ha comprato l’immobile a titolo oneroso (cioè pagandolo).

La tutela per l’erede si trasforma in un diritto di credito esclusivamente verso il donatario (chi ha ricevuto la donazione), pari alla quota di legittima lesa. Si tratta, in sostanza, di una compensazione monetaria.

  • ECCEZIONE: L’obbligo di risarcimento può ricadere sull'avente causa (il successivo proprietario) solo se l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito (es. un’altra donazione) e nei limiti del vantaggio ricevuto.

In Sintesi per l'Acquirente

Sparisce il diritto di seguito verso chi ha acquistato a titolo oneroso. Chi compra una casa donata ottiene finalmente sicurezza giuridica.

Mutui e Banche: La Svolta che Semplifica il Credito

La riforma ha un impatto diretto e positivo sul mercato creditizio:

Prima della Riforma

Se l’immobile donato era ipotecato, l’azione di restituzione poteva cancellare l'ipoteca, creando un rischio enorme per la Banca.

 

Le Banche erano molto restie ad accettare immobili donati come garanzia.

Dopo la Riforma (Art. 44)

Le ipoteche e i pesi restano efficaci. Il donatario risponde in denaro al legittimario leso

 

Le Banche potranno accettare immobili donati senza timori.

Conseguenza: Gli immobili donati diventano pienamente utilizzabili come garanzia. Questo favorisce l'accesso al credito e semplifica notevolmente la concessione di mutui per immobili provenienti da donazione.

 

La Norma è Già in Vigore? 

Il DDL è stato approvato definitivamente il 26 novembre 2025 ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore.

Attenzione al Regime Transitorio:

La nuova disciplina si applicherà alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della norma. È comunque previsto un meccanismo transitorio per le successioni già aperte, che vedrà l'efficacia retroattiva scattare dopo 6 mesi solo se non sono state trascritte opposizioni o domande giudiziali di riduzione.

Punti Chiave della Riforma Donazioni Immobili 

Soggetto Cosa cambia
Terzo Acquirente Sicurezza giuridica totale sull’acquisto. Niente più rischio di perdere la casa.
Erede Legittimario Tutela monetaria (diritto di credito) in caso di lesione. Non ottiene più la restituzione fisica del bene.
Banche e Mutui Immobile donato pienamente utilizzabile come garanzia ipotecaria. Maggior fluidità nella concessione del credito.
Mercato Immobiliare Maggiore fluidità e meno frizioni nelle compravendite di beni donati.

📌 Riferimenti Normativi e Approfondimenti 

Per consultare il comunicato stampa e avere maggiori dettagli sulla portata della riforma promossa dal Notariato, potete fare riferimento ai seguenti documenti e approfondimenti:

Disclaimer: L'aggiornamento è rilevante. È fondamentale che le banche e tutti gli operatori del settore recepiscono la nuova norma e forniscano le relative informazioni. Consultate sempre il vostro Notaio di fiducia per un'analisi specifica del vostro caso

1. Cosa cambia esattamente per chi compra una casa che è stata donata?

La riforma elimina il rischio per chi acquista un immobile a titolo oneroso (cioè pagandolo) che questo gli venga sottratto dagli eredi legittimari del donante. In sintesi: il terzo acquirente è al sicuro. L'azione di restituzione contro l'acquirente non è più possibile.

2. Se un erede si sente leso nella sua quota, come viene tutelato dopo la riforma?

L'erede leso non ha più diritto alla restituzione del bene da parte del terzo acquirente. La sua tutela è spostata su un diritto di credito (compensazione monetaria) che deve esercitare direttamente nei confronti del donatario (chi ha ricevuto la donazione).

3. Le banche concederanno mutui più facilmente su immobili donati?

Sì, è l'impatto principale sul mercato. Prima, l'azione di restituzione poteva cancellare un'ipoteca. Ora, con l'eliminazione del rischio per il terzo acquirente, le ipoteche restano efficaci. Questo rende gli immobili donati una garanzia molto più solida per le banche, facilitando la concessione di mutui.

4. Cos'è l'azione di restituzione che è stata abolita?

L'azione di restituzione era lo strumento legale che permetteva agli eredi legittimari (se la donazione ledeva la loro quota) di chiedere la restituzione fisica dell'immobile, anche se questo era stato nel frattempo venduto a un terzo acquirente. La riforma ha eliminato questo diritto contro chi compra a titolo oneroso.

5. La nuova norma è già in vigore?

Il DDL Semplificazioni (contenente l'Articolo 44) è stato approvato definitivamente il 26 novembre 2025 ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore. La sua applicazione riguarderà le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge, con un regime transitorio previsto per le successioni già aperte.

6. La riforma si applica anche se la casa è stata donata gratuitamente (non venduta) una seconda volta?

No, in quel caso le regole sono diverse. Se il donatario (chi ha ricevuto il bene) lo cede a un altro soggetto a titolo gratuito (es. con un'ulteriore donazione), l'erede leso può ancora rivalersi su quel soggetto, ma solo nei limiti del vantaggio ricevuto. La protezione totale è riservata all'acquirente a titolo oneroso (chi ha pagato).

Informazioni

Hai dubbi sulla vendita/acquisto di un immobile donato nel tuo caso specifico? La legge è complessa, ma la tua sicurezza è la nostra priorità. Contattami per una consulenza personalizzata e analizziamo insieme la documentazione.

📞 CLICCA QUI E CHIAMAMI ORA O  📧 SCRIVIMI

Valutazione: 5 stelle
1 voto

Crea il tuo sito web con Webador